Il 31 ottobre 2019 è prevista la prima scadenza per l’invio della comunicazione delle vendite on line, concluse mediante l’utilizzo di piattaforme digitali e assimilate.
Secondo il decreto Crescita (articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019) i soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato e-commerce, mediante l’utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti le transazioni compiute online.
Chi deve fare la comunicazione?
Sono obbligati alla comunicazione i gestori di mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato che contribuiscono:
- alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
- all’ordinazione o alla consegna dei beni.
Non sono obbligati a fare alcuna comunicazione chi gestisce una piattaforma che esegue:
- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
Cosa si deve comunicare?
Il gestore della piattaforma dovrà comunicare trimestralmente all’Agenzia per ciascun fornitore:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica.
- il numero totale delle unità vendute in Italia.
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.
Quando si deve fare la comunicazione?
Tale comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite intermediario abilitato, a partire dal trimestre di entrata in vigore dell’articolo 13 D.L. 34/2019; in sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019.
La mancata e l’incompleta trasmissione dei dati comporta che i gestori sono considerati debitori dell’imposta per le vendite in Italia.
Quello che emerge da quanto descritto è che questa mole di informazioni raccolte consentirà all’Agenzia dell’Entrate di controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza, provenienti dal mondo e-commerce, di beni importati o già presenti all’interno dell’Unione europea. Un provvedimento che vuole porsi come un nuovo strumento per far emergere il gettito evaso.