Il Parlamento UE ha approvato nuove regole per la tutela dei consumatori che acquistano online e offline e scaricano musica, video e app. Le norme fanno parte della strategia per il mercato unico digitale, che mira a garantire un migliore accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi online in tutta Europa.
Diritti sull’acquisto di prodotti online e offline La prima Direttiva è relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, che abroga la direttiva 1999/44/CE, avente ad oggetto norme miranti all’armonizzazione dei principali diritti contrattuali, come i rimedi messi a disposizione dei consumatori e le modalità per il loro esercizio.
Il commerciante sarà responsabile nel caso il prodotto acquistato abbia un difetto e che questo si manifesti entro due anni dal momento in cui il prodotto è stato ricevuto. Sarà a discrezione degli Stati membri, tuttavia, introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo nella loro legislazione nazionale.
L’inversione dell’onere della prova a favore dei consumatori dura un anno, ma gli Stati membri possono prorogare il termine a due anni. Anche i beni con elementi digitali (ad esempio i frigoriferi “smart”, gli smartphone e i televisori o gli orologi connessi) saranno coperti dalla direttiva in oggetto.
I consumatori che acquistano questi prodotti avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante “un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi” in base al tipo e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali. Maggior protezione quando si acquistano e scaricano contenuti digitali La seconda direttiva ha il fine di consentire ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali, e agevolare la fornitura degli stessi da parte delle imprese.
Tali misure mirano a garantire parità di trattamento per i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e per quelli che pagano per fruirne.
Il Parlamento UE ha stabilito che, qualora non fosse possibile correggere un contenuto digitale o un servizio difettoso in un lasso di tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorni. Se il difetto si manifesta entro un anno dalla data di fornitura, si presume che sussista già, senza che il consumatore debba provarlo. Per le forniture continue, l’onere della prova rimane a carico del commerciante per tutta la durata del contratto.
Il periodo di garanzia per le forniture una tantum non può essere inferiore a due anni, mentre per le forniture continue dovrebbe applicarsi per tutta la durata del contratto. Prossima fase Le due direttive ora saranno sottoposte all’approvazione formale del Consiglio ed entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi due anni e mezzo dopo tale data.